Art. 7.
(Modifiche all'articolo 268
del codice di procedura penale).
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque
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non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero, che li custodisce nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1»;
b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.